1. Il Ministero della salute provvede, di concerto con il Ministero della pubblica istruzione, con il Ministero dell'università e della ricerca e con il Ministero delle comunicazioni, alla realizzazione di una campagna di informazione permanente per una corretta alimentazione tramite le strutture competenti.
2. Il Ministero della salute promuove, altresì, specifici programmi di ricerca idonei a migliorare le conoscenze cliniche di base sull'obesità ai fini dell'aggiornamento delle misure e delle strategie di prevenzione, di diagnosi precoce, di terapia e di riabilitazione delle patologie abitualmente associate, avvalendosi della collaborazione delle associazioni qualificate e delle società scientifiche già operanti nel settore.
3. Nell'ambito dei programmi di cui al comma 2 sono previsti specifici rilevamenti dei soggetti affetti da obesità, avvalendosi dei dati forniti dalle strutture specialistiche del Servizio sanitario nazionale e dalle strutture della medicina scolastica.
4. Nei casi di obesità grave è prevista l'erogazione di prestazioni idonee ad agevolare l'assistenza medica e farmaceutica. In particolare, sono previsti l'istituzione di appositi centri multidisciplinari specializzati nella ricerca, nella prevenzione e nella cura